STOP PARZIALE ALLA PUBBLICITA' DEL GIOCO D'AZZARDO

data di pubblicazione:

17 Luglio 2019

Come informa un articolo de Il Fatto Quotidiano, da lunedì 15 luglio è entrato in vigore il divieto (che contempla tuttavia diverse eccezioni) di pubblicità e di sponsorizzazione del gioco d’azzardo. “Da lunedì 15 luglio il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse è diventato ufficiale per tutti. A un anno dall’entrata in vigore del Decreto Dignità, che con l’articolo 9 si proponeva di contrastare la ludopatia, anche le ultime deroghe concesse da un emendamento alla manovra ai contratti ancora in essere sono scadute. Vietata, quindi, qualsiasi forma di sponsorizzazione “di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi” e “tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità”. Numerose le perplessità emerse in questi mesi di transizione, soprattutto da parte degli operatori del settore che si sono rivolti all’Autorità garante per le Comunicazioni. L’Agcom ha risposto emanando linee guida che non cambiano la natura del provvedimento ma prevedono alcune eccezioni al divieto

(…) Secondo il testo dell’articolo 9 del provvedimento firmato dal vicepremier Luigi Di Maio, entrato in vigore il 14 luglio 2018 e convertito in legge il successivo 7 agosto, qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e scommesse, è vietata. Per chi non rispetta la legge è prevista una multa pari al 20% del valore della sponsorizzazione (o della pubblicità) e comunque non inferiore ai 50mila euro per ogni violazione (…) Restano escluse le “lotterie nazionali a estrazione differita”, cioè i giochi ad estrazione che prevedono una vincita non immediata come ad esempio la Lotteria Italia, o il SuperEnalotto. Nessuna specificazione nel testo per quanto riguarda insegne e informazioni relative al gioco (…) Legittime le insegne fuori dai negozi e anche il posizionamento sui motori di ricerca per gli operatori di gioco. Secondo il testo del garante, inoltre, “non rientrano nell’ambito di applicazione della norma le comunicazioni di mero carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale”, vale a dire le informazioni nei locali di gioco riguardanti quote, jackpot, probabilità di vincita, puntate minime ed eventuali bonus, “purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonché assenza di enfasi promozionale”. Leciti anche i servizi informativi che comparano quote o offerte commerciali dei diversi competitor. Quindi, ad esempio, sono consentiti i cosiddetti “spazi quote”, cioè “rubriche ospitate dai programmi televisivi o web sportivi che indicano le quote offerte dai bookmaker”.

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