NUOVO CODICE DELLA STRADA E REVOCA PATENTI PER USO SOSTANZE

potrà essere punito chiunque guidi dopo aver consumato una qualche sostanza vietata anche senza essere sotto l’effetto di questa, se positivo ai controlli antidroga

L’attuale norma è chiara: punisce chiunque guidi in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

data di pubblicazione:

11 Maggio 2024

La riforma del Codice della Strada in discussione in Parlamento propone di fatto la revoca delle patente per i consumatori di sostanze illegale, anche senza che ne siano sotto gli effetti durante la guida. Un Editoriale di Roberto Spagnoli per Radio Radicale commenta la vicenda.

“Una delle novità contenute nel disegno di legge è la revoca della patente per chi risulti positivo al controllo antidroga anche senza essere sotto l’effetto di sostanze (in altri termini la revoca avviene anche se la sostanza, a distanza di ore, ha cessato la sua azione ma risulta solo come un dato di laboratorio. ndr).

Nel testo attuale del codice della strada, in vigore dal 1992,  l’articolo che riguarda le sostanze stupefacenti è il 187. L’articolo è molto chiaro: punisce chiunque guidi in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Non si riferisce all’uso di sostanze ma all’effettivo stato alterato che queste possono provocare.

Per applicare le sanzioni previste non è infatti sufficiente dimostrare che il guidatore abbia assunto una sostanza stupefacente, sono necessari test psicofisici che dimostrino uno stato di alterazione; test che di solito vengono effettuati dalle forze dell’ordine prima di procedere alle analisi in grado di verificare l’assunzione di una sostanza.
Questo principio è stato confermato da numerose sentenze della Corte di Cassazione.

L’ultima, la numero 5890 del 13 febbraio 2023 ha ribadito che non è sufficiente dimostrare il consumo di sostanze stupefacenti ma essenziale provare che tali sostanze abbiano causato uno stato di alterazione durante la guida. E anche il Consiglio di Stato con una sentenza del 26 agosto 2019, la numero 5868, ha stabilito che essere un consumatore non rende di per sé una persona incapace di guidare e ha dato così torto alle prefetture che avevano segnalato alla motorizzazione civile, per una revisione della patente, persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Nella nuova versione dell’articolo 187, approvata dalla Camera, le parole in stato di alterazione psicofisica sono state soppresse e dunque in caso di positività alle droghe, a prescindere dallo stato in cui si trova il guidatore, egli verrà punito con la sospensione della patente e il divieto di conseguirla fino a 3 anni. In altre parole, potrà essere punito chiunque guidi dopo aver consumato una qualche sostanza vietata anche senza essere sotto l’effetto di questa.

Le droghe lasciano tracce che possono essere rilevate nel nostro corpo attraverso l’esame della saliva, del sangue, delle urine o dei capelli. La loro permanenza dipende dal tipo di sostanza, dalla quantità e dalla frequenza di assunzione e la presenza dei metaboliti nell’organismo non indica di per sé uno stato di alterazione in atto ma solo che quella sostanza è stata consumata.”

 

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